1. La sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
Art. 171. - 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro chiunque a fini di lucro, per uso non giustificabile come personale e su scala commerciale:
a) abusivamente, in qualsiasi modo o forma e avvalendosi di qualunque supporto, riproduce, trascrive, rappresenta, esegue o recita in pubblico, comunica al pubblico, noleggia, detiene per la vendita o distribuisce opere altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico oppure introduce e ne mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera c), detiene per la vendita o per la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo o comunica al pubblico, in qualunque modo e con qualunque procedimento, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privo del contrassegno medesimo o munito di contrassegno contraffatto o alterato;
c) abusivamente duplica programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,
d) abusivamente riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, al fine di trarne diretto profitto, il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero con le medesime modalità esegue illegittimamente l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
e) abusivamente comunica al pubblico con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o per la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto ovvero chiunque a fini fraudolenti e in modo sistematico produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio;
f) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche apposte sui supporti, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
h) produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica o utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio;
i) abusivamente utilizza, anche via etere o mediante reti telematiche o via cavo, duplica o riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, ovvero acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici
2. I reati di cui al comma 1 sono punibili a querela della persona offesa. Ai fini dell'applicazione delle norme penali, e fermo restando la rilevanza del fatto in sede civile, si considerano come uso personale l'utilizzazione e la riproduzione di opere dell'ingegno effettuate per la fruizione strettamente individuale o domestica o comunque aventi un ambito limitato di diffusione o di accessibilità.
3. È punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro chiunque svolge le attività di cui al comma 1 dolosamente e in modo sistematico e organizzato su scala commerciale mediante l'attività di più persone, ovvero riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, detiene per la vendita o vende, pone altrimenti in commercio o detiene, nell'ambito delle attività di distribuzione commerciale effettuate verso esercizi aperti al pubblico o tramite vendita ambulante, i relativi supporti o copie ovvero importa o diffonde su scala commerciale, anche mediante reti telematiche, più di cinquanta esemplari di opere abusivamente riprodotte. Per i reati di cui al presente comma si procede sempre d'ufficio.
4. La condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Art. 172. - 1. Nei giudizi penali regolati dalla presente sezione la persona offesa,
Art. 173. - 1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, in modo proporzionale alla gravità del caso, chiunque, senza averne diritto, a
a) riproduce, trascrive, rappresenta, esegue o recita in pubblico, comunica al pubblico, noleggia o distribuisce un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico oppure introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
b) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
c) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; nel caso in cui la violazione riguardi attività di copia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, si applica anche la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività e la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata;
d) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore;
e) esegue abusivamente la fissazione delle prestazioni artistiche su supporto audio, video o audiovideo.
2. Chiunque con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti a eludere le misure tecnologiche di protezione, acquista opere o materiali protetti, oppure consapevolmente acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti a eludere misure di protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro. In caso di recidiva o di fatto grave
Art. 174. - 1. Al fine di utilizzare la rete e le tecnologie di comunicazione quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti sul regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti anche attraverso l'esame di proposte di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori».